Organi collegiali

 INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - 7 MAGGIO 2024

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE A. S. 2023/24

DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI OO.CC. DI ISTITUTO A.S. 2023-2024

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE A. S. 2022/23

DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI OO.CC. DI ISTITUTO A.S. 2022-2023

 

Nomina del Presidente e del Segretario del Consiglio di Istituto (Del. n. 2 del 20.12.2021)

Nomina dei Componenti la Giunta esecutiva (Del. n. 3 del 20.12.2021

Decreto nomina componenti Organo di Garanzia di Istituto

Elezioni CONSIGLIO DI ISTITUTO - Triennio 2021-2024 - DECRETO NOMINA ELETTI.

Elezioni CONSIGLIO DI ISTITUTO - Triennio 2021/2024 - PROCLAMAZIONE ELETTI.

 

Rinnovo del Consiglio di Istituto del 28 e 29 novembre 2021. Apertura del seggio virtuale - Precisazioni

Nomina dei componenti del seggio elettorale

Modulo richiesta certificato elettorale

Informativa privacy VotoREmoto

Modalità di voto per il rinnovo del Consiglio di istituto del 28 e 29 novembre 2021.

 

Affissione all'albo delle liste dei candidati

Modello di presentazione della lista dei candidati

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. Modalità di votazione. Presentazione delle liste dei candidati.

Comunicazione avvenuto deposito "Elenchi elettori - componente genitori - docenti - personale ATA" - Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto - triennio 2021/2024

Proclamazione eletti componente genitori nell'Organo di Garanzia di Istituto

Proclamazione degli eletti Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2021/2024

 Rinnovo componente GENITORI dell'ORGANO DI GARANZIA di Istituto       Modulo per la candidatura

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI OO.CC. DI ISTITUTO A.S. 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni.

 Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.

Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni

Composizione

OM 15 LUGLIO 1991 n. 215, art. 6 

Punto I: CONSIGLIO DI ISITUTO

Il Consiglio di Circolo o di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 membri, così suddivisi:

- n. 6 rappresentanti del personale insegnante; - n. 6 rappresentanti dei genitori degli alunni; -n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - il direttore didattico o il preside.

Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; -n.8 rappresentanti dei genitori degli alunni; -n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; - il direttore didattico o il preside. E' presideuto da uno dei membri, eletto fra i rappresentanti dei genitori (ART. 49 om 215/91)

Ai sensi dell’art. 8 del Dlgs 297/94 in seno al Consiglio di istituto viene eletta la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un A.T.A. e due genitori (ovvero uno studente e un genitore nella secondaria di secondo grado). Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno ed il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario.

 

Punto II: CONSIGLI DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE E DI CLASSE

6.Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di interesezione nelle scuole materne e il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto nel comma successivo.

7. Fanno parte altresì del Consiglio di interclasse o di interesezione o di classe e sono eletti secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416:

1) nella scuola elementare e nella scuola materna, per ciascuna delle classi o sezioni interssate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra

      Compiti del consiglio di classe, interclasse e intersezione
  • Nella sola componente docenti ha compiti di programmazione e valutazione dell'attività didattica e di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni; decide motivatamente, secondo i criteri generali deliberati dal collegio dei docenti e indicati nel POF, relativamente all'ammissone degli alunni alla classe successiva o agli esami di stato conclusivi.
  • Ha inoltre la facoltà di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di proporre l'adesione a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
  • Nella composizione allargata ha la facoltà di formulare agli altri organi collegiali proposte organizzative per il migliore funzionamento generale della scuola e dell'attività didattica; delibera, su proposta dei singoli docenti e dei dipartimenti disciplinari, in merito all'adozione dei libri di testo per le classi dei successivi anni.
  • Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, con le modalità previste dal Regolamento di disciplina.

 

COLLEGIO DEI DOCENTI (art. 4 OM 215/91)

 Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5): Il Collegio dei Docenti elabora ed approva il Piano dell'offerta formativa (POF) articolato nei suoi diversi progetti, individua i docenti e le commissioni di lavoro che provvedono alla realizzazione dei progetti, formula proposte per la formazione delle classi, l'assegnazione ad esse dei docenti, la formulazione dell'orario delle lezioni; delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi di valutazione; valuta e verifica l'andamento complessivo dell' azione didattica proponendo misure per il miglioramento dell'attività scolastica. 

 
Elezioni OO.CC.
  • I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione  vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno.
    La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
    Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
  • Per il consiglio di istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi nelle date fissate dal MIUR, un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00.
    Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono tuttora contenute nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.

Il Consiglio di istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.

Per approfondimenti:

MIUR - Organi collegiali

O.M. 215/1991

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

  • Compiti del consiglio d'istituto e della giunta esecutiva
  • Composizione del consiglio d'istituto
  • Regolamento interno (sono sinteticamente richiamati compiti e competenze degli organi collegiali) 

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